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Proroga garanzia mutui giovani 36 anni

By Ottobre 3, 2023Settembre 25th, 2024No Comments

Il saper fare: gli aggiornamenti.

L’art. 1 del DL 132/2023 prevede l’ulteriore proroga, dal 30.9.2023 al 31.12.2023, del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta (nella misura massima dell’80% della quota capitale) su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000,00 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

La proroga della concedibilità della garanzia sino al 31.12.2023 interessa esclusivamente le seguenti categorie di soggetti c.d. “prioritarie”, le quali devono essere munite di un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui:

· giovani coppie;

· nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

· conduttori di alloggi di proprietà degli IACP;

· giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

In ogni caso, la garanzia può essere concessa solo relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’im­mobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.

L’art. 1 del DL 132/2023 estende la proroga del termine di concedibilità della garanzia prima casa, fino al 31.12.2023, anche ai casi, ai sensi dell’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, in cui – fermi restando i requisiti sopraindicati – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.