Il saper fare: gli aggiornamenti.
Con la “Legge di Bilancio 2025” è stato esteso, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di possedere un indirizzo PEC, uniformando così l’uso della posta elettronica certificata tra tutte le tipologie di imprese – favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale. Con la nota n. 43836 del 12.03.2025 il MIMIT ha fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti.
La norma è in vigore dal 01.01.2025, ragion per cui nessun dubbio si pone rispetto alla sua applicazione alle imprese che:
1) | siano costituite a decorrere da questa data |
2) | presentino comunque la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data |
Ad ogni modo, l’estensione dell’obbligo di possedere la PEC vale anche per le imprese che siano già costituite prima del 01.01.2025 alla quali viene dato tempo fino al 30.06.2025 per la comunicazione. Visto l’insieme delle imprese cui la norma risulta applicabile, occorre riflettere con riferimento ai soggetti il cui recapito PEC deve costituire l’oggetto della comunicazione al registro delle imprese. La disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. In definitiva, dunque, laddove vi siano più amministratori dovrà essere comunicato un indirizzo PEC per ciascuno di essi
L’omissione della comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.
Pertanto, a fronte di:
- una domanda di iscrizione, ovvero di
- un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore,
da parte di una impresa soggetta all’obbligo in questione, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà:
a) | disporre la sospensione del procedimento |
b) | assegnare all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante. |
Residua l’applicabilità dell’ordinaria sanzione, in base al quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro:
chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese. |
Va però tenuta in debita considerazione la riduzione dell’importo della sanzione a 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.