Il saper fare: gli aggiornamenti.
L’art. 4 del DL 131/2023 prevede un ravvedimento speciale per i soggetti (es. commercianti al minuto e assimilati) che hanno commesso violazioni in relazione agli obblighi di certificazione, me¬morizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Entro il 15.12.2023 è infatti possibile ravvedere le violazioni commesse dall’1.1.2022 fino al 30.6.2023 anche se già constatate con verbale alla data del 31.10.2023, purché non ci sia l’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.
La novità consiste nel fatto che in base alle regole ordinarie il verbale osta al ravvedimento.
MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE
Le violazioni andranno ravvedute mediante il pagamento integrale dell’imposta e degli interessi legali; per le sanzioni, invece, occorre avere riguardo al momento temporale della commissio-ne della violazione e la riduzione della sanzione del 90% sarà a 1/8 o a 1/7.
Le altre violazioni commesse (ad esempio, l’infedele dichiarazione IVA 2023 relativa all’anno 2022) potranno del pari essere ravvedute, in base alla disciplina ordinaria; lo stesso vale per gli omessi ver¬samenti dell’IVA periodica e per l’eventuale tardivo/omesso versamento del saldo 2022 delle imposte sui redditi e del primo acconto 2023.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Entro il 15.12.2023 è infatti possibile ravvedere le violazioni commesse dall’1.1.2022 fino al 30.6.2023 anche se già constatate con verbale alla data del 31.10.2023, purché non ci sia l’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.
La novità consiste nel fatto che in base alle regole ordinarie il verbale osta al ravvedimento.
MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE
Le violazioni andranno ravvedute mediante il pagamento integrale dell’imposta e degli interessi legali; per le sanzioni, invece, occorre avere riguardo al momento temporale della commissio-ne della violazione e la riduzione della sanzione del 90% sarà a 1/8 o a 1/7.
Le altre violazioni commesse (ad esempio, l’infedele dichiarazione IVA 2023 relativa all’anno 2022) potranno del pari essere ravvedute, in base alla disciplina ordinaria; lo stesso vale per gli omessi ver¬samenti dell’IVA periodica e per l’eventuale tardivo/omesso versamento del saldo 2022 delle imposte sui redditi e del primo acconto 2023.